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NTA DELLA VARIANTE GENERALE DI PIANO REGOLARE ADOTATTA IL 28.07.2003 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI DALMINE

Art. 26
- BIOARCHITETURA E TECNOLOGIE ALTERNATIVE

1. Gli interventi volti ad incentivare un'elevata qualità costruttiva e di riqualificazione ambientale sono sottoposti agli incentivi che seguono qualora l'interessato applichi al progetto le regole essenziali della bioedilizia;
2. Le agevolazioni fanno riferimento ai parametri edilizi ed al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione;
3. Le condizioni per usufruire delle agevolazioni sono:
a progettazione dichiaratamente biocompatibile;
b parametro esterno in materiale certificato biologico: intonaci a calce naturale;
c solai, soffitti e coperture lignei o in laterizio con armatura in ferro certificato austenitico;
d fondazioni, cordoli e travi con armature in ferro certificato austenitico;
e isolamenti in materiali naturali certificati non in sintesi;
f impianti:
* impianto elettrico con cavi opportunamente schermati e installazione di disgiuntori magnetici per la zona notte;
* impianto di riscaldamento per irraggiamento;
* messa a terra delle parti metalliche compresa l'armatura per c.a.;
g caldaie a basse emissioni inquinanti ;
h dichiarazione dell'impresa e D.L. sulla qualità, provenienza e certificazione dei materiali impegnati e relazione tecnica di dettaglio;

Rispetto degli ulteriori requisiti di seguito specificati.
La progettazione dovrà privilegiare l'adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiato fra edifici.

4. Le presenti disposizioni si applicano:
* alle nuove costruzioni;
* agli interventi di recupero edilizio escluse le manutenzioni ordinarie.
5. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione della S.l.p., nei rapporti di copertura per il calcolo della Su, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente fanno salve in ogni caso le norme relative sulle altezze e distanze minime fissate dalla vigenti norme.
7. Le disposizioni di cui al 5° comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature e di altri elementi, costruttivi e decorativi di pregio storico, artistico ed ambientale, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano la morfologia degli edifici.
8. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo a richiedere il permesso a costruire/DIA per la esecuzione di lavori edilizi, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi già realizzati in applicazione del presente articolo, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo della Slp, dei rapporti di copertura nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme con il recupero dei contributi eventualmente riconosciuto di cui al precedente primo comma.
9. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti abilitativi ai lavori edilizi di coloro che intendono avvalersi del presente articolo deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto. Devono altresì essere allegate le certificazioni dei prodotti per l'edilizia secondo i criteri dell'architettura bioecologica dagli Enti competenti.
10. Le costruzioni bioecologiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, saranno soggette ad una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 50% della tariffa prevista.
Gli interventi che attuano i punti specifici di cui al precedente comma 3° sono così agevolati:
1. Realizzazione di due punti, esclusi i punti c), d) e f) 15%
2. Realizzazione di tre punti, esclusi i punti c) e d) 25%
3. Realizzazione dei punti c) e d) 40%
4. Realizzazione di tutti i punti 50%
Le riduzioni si cumulano fino ad un massimo del 50% della tariffa prevista dalla delibera sugli oneri di urbanizzazione secondari.

Leggi le valutazioni di Dalmine Democratica alla Variante Generale al Piano Regolatore

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